Terrà

Verso un nuovo bando
Indennità compensativa, criteri di ammissibilità e obblighi delle nuove azioni

di Maurizio Varagona*

Si premette che il bando 2022 misura 13 ha previsto l’attivazione delle operazioni 13.1.1 e 13.3.1, riguardanti rispettivamente l’indennità compensativa in zone montane e quella in zone soggette a vincoli specifici (isole minori), con chiusura del relativo periodo di impegno alla data del 31/12/2022. L’amministrazione regionale, al fine di garantire la continuità delle forme di sostegno tra la misura 13 dell’attuale programmazione PSR Sicilia 2014/2022 e i nuovi interventi previsti dalla nuova PAC 2023/2027, intende attivare un bando per la presentazione di domande di indennità compensativa in adesione alle azioni SRB01, SRB02 e SRB03 di seguito descritte.

SRB01 – sostegno zone con svantaggi naturali montagna

L’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona montana.

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

1) L’intervento, attraverso un’indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone montane. 2) L’indennità interessa le zone montane dove va tutelata la presenza dell’agricoltura, la cui permanenza va incentivata e sostenuta, al fine di evitare l’abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici. 3) Il sostegno ha una durata annuale, riferita all’anno solare.

Collegamento con altri interventi

1) L’intervento, nel caso specifico delle zone montane, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA (pagamenti diretti) al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità. È possibile cumularlo con ulteriori interventi agro climatico ambientali e pagamenti compensativi. 2) Gli importi stabiliti ad ettaro non sono assegnati in funzione di fattori quali ad es. altitudine/pendenza, esposizione, e/o altri parametri, ma sono determinati in funzione del comparto produttivo, distinguendo le aziende zootecniche dalle non zootecniche. Il premio per ciascuna azienda non è inferiore all’importo di 50 €/ha.

Le domande di adesione all’Azione SRB01 devono rispettare i seguenti criteri di ammissibilità e obblighi:

CR01 – Agricoltore in attività come definito nel Piano Strategico Nazionale;

CR02 – Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone montane designate ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg (UE) n.1305/2013. Ai fini dell’individuazione delle superfici delle zone montane eleggibili all’Azione SRB01 è necessario fare riferimento al documento denominato “Allegato 1 PSR SICILIA 2014/2020” disponibile su www.psrsicilia.it

CR03 – Detenere un valido titolo di possesso per la SAU oggetto di indennità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di impegno;

OB01: I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’art. 12 del Reg. UE n. 2021/2115.

OB02: I beneficiari devono rispettare i pertinenti requisiti di condizionalità sociale, ai sensi dell’art. 14 del Reg. UE n. 2021/2115, a partire dall’anno di applicazione della stessa condizionalità in Italia.

SRB02 – sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi

L’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane.

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

1) L’intervento, attraverso un’indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane. 2) L’indennità interessa le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, dove va tutelata la presenza dell’agricoltura la cui permanenza va incentivata e sostenuta, al fine di evitare l’abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici. 3) Il sostegno ha una durata annuale, riferito all’anno solare.

Collegamento con altri interventi

1) L’intervento, nel caso specifico delle zone con altri svantaggi naturali significativi diverse dalle zone montane, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA (pagamenti diretti) al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità. È possibile cumularlo con ulteriori interventi agro climatico ambientali e pagamenti compensativi. 2) Gli importi stabiliti ad ettaro non sono assegnati in funzione di fattori quali ad esempio: altitudine/pendenza, esposizione, e/o altri parametri, ma sono determinati in funzione del comparto produttivo, distinguendo le aziende zootecniche dalle non zootecniche. 3) Il premio per ciascuna azienda non potrà essere inferiore all’importo di 50 €/ha. 4) Sono previsti gli stessi criteri di ammissibilità ed obblighi contemplati per l’azione SRB01 con l’unica eccezione riguardante il criterio CR02, di seguito si riporta quello pertinente all’Azione SRB02:

CR02 – sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, designate ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1305/2013;

SRB03 – sostegno zone con vincoli specifici

L’obiettivo dell’intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in altre zone soggette a vincoli specifici.

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico

1) L’intervento, attraverso un’indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola, compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone soggette a vincoli specifici. 2) L’indennità interessa le altre zone soggette a vincoli specifici definite ai sensi del punto 1, lett.c del Reg. UE n.1305/2013, dove va tutelata la presenza dell’agricoltura la cui permanenza va incentivata e sostenuta, al fine di evitare l’abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici. 3) Il sostegno ha una durata annuale, riferito all’anno solare.

Collegamento con altri interventi

1) L’intervento, nel caso specifico delle zone soggette a vincoli specifici, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA (pagamenti diretti) al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità. È possibile cumularlo con ulteriori interventi agro climatico ambientali e pagamenti compensativi. 2) Il premio per ciascuna azienda non potrà essere inferiore all’importo di 50 €/ha (SAU ammissibile). 3) Sono previsti gli stessi criteri di ammissibilità ed obblighi contemplati per l’azione SRB01 con l’unica eccezione riguardante il criterio CR02, di seguito si riporta quello pertinente all’Azione SRB03:

CR02 – Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti in zone soggette a vincoli specifici designate ai sensi dell’art. 32, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) n.1305/2013. Ai fini dell’individuazione delle superfici eleggibili all’Azione SRB03, occorre fare riferimento al documento denominato “Allegato 1 PSR SICILIA 2014/2020”, disponibile sul sito www.psrsicilia.it, nel quale a pag. 7 sono riportate le zone con svantaggi specifici.

Le ulteriori informazioni riguardanti le tre azioni descritte, inclusi i premi previsti per tipologia aziendale e colturale, saranno riportate nell’apposito bando che l’amministrazione regionale intende attivare a breve.

*Dirigente del Servizio 1

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