Prodotti agroalimentari siciliani di qualità, sostegno alle imprese agricole
È stato pubblicato il bando del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2022 per sostenere la certificazione dei prodotti agroalimentari siciliani di qualità. Disponibili 400 mila euro per sostenere la partecipazione degli agricoltori e delle associazioni di agricoltori ai sistemi di qualità. “Il governo Musumeci continua a sostenere così il settore economico più importante per la Sicilia – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, allo Sviluppo rurale e alla Pesca mediterranea, Toni Scilla -. La partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare – aggiunge – consente di appropriarsi di un valido strumento per promuovere il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari o dei processi produttivi. Tutto ciò a garanzia dei consumatori e a supporto della competitività delle imprese agricole e agroalimentari, con positive ricadute di sviluppo sui territori”.
Col presente bando si intende attivare la Sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia, che contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Focus Area 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare”.
In particolare, gli obiettivi dell’attuazione della sottomisura sono:
a) migliorare le prestazioni economiche delle aziende agricole al fine di incrementarne il valore aggiunto;
b) potenziare e sviluppare le produzioni agroalimentari di qualità;
c) assicurare maggiore garanzia per i consumatori su prodotti e metodi di produzione;
d) migliorare la competitività dei produttori primari all’interno della filiera agroalimentare.
Consulta il bando e i documenti allegati
Il sostegno compensa i costi di prima iscrizione, i costi per il mantenimento nel regime di qualità e le spese sostenute per i controlli (analisi previste dal disciplinare di produzione) per la durata massima di 5 anni. Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% dei costi ammissibili derivanti dalla prima partecipazione ai sistemi di qualità per una durata massima di 5 anni. Per “prima partecipazione” ai regimi di qualità sovvenzionati, si intende che la prima iscrizione dell’agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta dopo la presentazione della domanda di sostegno o nei cinque anni precedenti. In quest’ultimo caso, il sostegno riguarderà la/le annualità successive alla presentazione della domanda di sostegno, a titolo esemplificativo: alla durata massima del sostegno (5 anni) dovranno essere sottratti il numero di anni precedenti al rilascio della domanda di sostegno.
L’importo massimo concedibile è pari ad 3mila euro per anno solare per azienda per un massimo di cinque anni di adesione, anche nel caso in cui il beneficiario partecipi a più sistemi di qualità. Gli agricoltori singoli o associati devono risultare “agricoltori in attività”. Sono ammessi a fruire del sostegno le associazioni di agricoltori che comprendono, anche se in forma non esclusiva “agricoltori in attività” che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità per i prodotti agricoli o i prodotti alimentari elencati al paragrafo 4.3 del bando. I beneficiari hanno l’obbligo di costituire e di aggiornare il fascicolo aziendale ogni qualvolta si registrino modifiche.
I prodotti agricoli e alimentari oggetto di sostegno sono quelli ottenuti secondo i requisiti previsti dai seguenti regimi di qualità riconosciuti:
a) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e destinati al consumo umano;
b) prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012;
c) vini DOCG, DOC e IGT riconosciuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
d) prodotti ottenuti in conformità ai disciplinari inseriti nell’elenco istituito dall’art. 7 del DM n.4337/2011 che istituisce il Sistema Qualità Nazionale Zootecnia SQNZ;
e) prodotti ottenuti secondo i requisiti previsti dal Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata: tutte le filiere vegetali che rispettano i requisiti previsti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale;
f) prodotti agricoli e alimentari ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione di cui al Regolamento d’uso del Marchio collettivo di Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana;
g) regimi facoltativi di certificazione di prodotto relativi a sicurezza alimentare: BRC, IFS, GLOBALGAP;
h) regime di certificazione volontaria conforme al Regolamento CE n. 1760/2000 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014 per quanto riguarda l’etichettatura delle carni bovine.
L’azienda deve risultare partecipante per la prima volta ai regimi di qualità indicati secondo la seguente tempistica:
• al regime di qualità dell’agricoltura biologica, a partire dalla data della prima notifica nel SIB biologico;
• al regime di qualità vini DOCG, DOC e IGT, a partire dalla data di presentazione (attestata dal protocollo in entrata degli I.A. competenti per territorio) indicata nella richiesta di idoneità alla produzione di uve a D.O. e/o I.G. presentata dalle aziende ai sensi dell’art. 16 del DM 16 dicembre 2010 e s.m.i. e/o di produzione di vino presentata dal produttore entro il 15 dicembre dello stesso anno al SIAN;
• al regime di qualità dei prodotti DOP/IGP, a partire dalla data del documento giustificativo o della delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’organismo di controllo;
• al regime di qualità “SQN Zootecnia” a partire dalla data del documento giustificativo o della delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’organismo di controllo;
• al regime di qualità “SQNPI” a partire dalla data della prima notifica nel SQNPI;
• all’adesione al marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana, a partire dalla data del documento giustificativo relativo al sistema di controllo emesso dall’organismo di controllo;
• ai sistemi di certificazione volontari di prodotto relativi a sicurezza alimentare: BRC, IFS, GLOBALGAP a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’organismo di controllo/società competenti;
• al sistema di certificazione volontaria conforme al Regolamento CE n. 1760/2000 così come modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014 per quanto riguarda l’etichettatura delle carni bovine a partire dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’organismo di controllo.
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