Terrà

La "Giustizia" risponde
Comunicazione e nuovo Piano strategico della Pac, cosa c’è da sapere

La “Giustizia” risponde è una rubrica curata dall’avv. Mari Miceli al fine di offrire dei contributi dal mondo del diritto sia agli imprenditori agricoli, sia a associazioni di categoria nonché professionisti. In tal senso, potete porre i vostri interrogativi o temi per un confronto inviando a redazioneterra@psrsicilia.it

di Mari Miceli

Come abbiamo avuto modo di trattare ai fini dell’articolo 123, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115 l’autorità di gestione assicura che sia data pubblicità al piano strategico della PAC pianificando e svolgendo, per tutta la durata della preparazione e dell’attuazione di tale piano, le pertinenti azioni di comunicazione e visibilità volte a informare i gruppi destinatari di cui a tale lettera. Ai fini dell’articolo 124, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 l’autorità di gestione mette a disposizione del comitato di monitoraggio le informazioni necessarie per permettergli di esaminare l’attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità. Tra le attività che l’autorità di gestione deve garantire vi è l’azione secondo la quale entro sei mesi dall’adozione della decisione della Commissione che approva il piano strategico della PAC, sia attivo un sito web sul quale reperire informazioni sul piano strategico sotto la sua responsabilità, riguardanti gli obiettivi, le attività, le possibilità di finanziamento disponibili, nonché i risultati attesi e, non appena disponibili, quelli effettivi.

Il sito si rivolge al pubblico e ai potenziali beneficiari di cui all’articolo 123, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115. L’autorità di gestione assicura la pubblicazione sul sito e inoltre deve prevedere la pubblicazione di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati e delle scadenze per le domande, aggiornato almeno tre volte all’anno, con i dati indicativi seguenti: a) area geografica interessata; b) interventi e obiettivi specifici interessati; c) tipologia di richiedenti ammissibili; d) importo totale del sostegno; e) data di inizio e di fine del periodo di presentazione delle domande. L’autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell’Unione, e che all’Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità del secondo comma.

Ai fini dell’articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l’autorità di gestione garantisce che i beneficiari nell’ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente:

a) fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;

b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato II;

c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, supera 500mila euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato II non appena inizia l’attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;

d) per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell’ambito della lettera c) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50mila euro o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 500mila euro, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell’Unione e che presenti anche l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato II;

e) per le operazioni che consistono nel sostegno a operazioni Leader, servizi di base e infrastrutture non rientranti nell’ambito delle lettere c) e d) per le quali il sostegno pubblico totale supera 10mila euro o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 100mila euro, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dall’Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader. In deroga al primo comma, nei casi in cui il beneficiario sia una persona fisica l’autorità di gestione garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

Appare chiaro dai disposti normativi appena citati come la Commissione europei con un’azione che possiamo definire a latere congiunta con i soggetti beneficiari, tenda a fornire nonché a garantire la visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR. La nuova politica europea appare in linea con il nuovo PSP e con la nuova politica europea che non vuole determinare solo la possibilità di un contributo europeo ma anche come i beneficiari sia parte integrante e fondamentale del processo.

Mariangela Miceli

Avvocato del Foro di Trapani, dottoressa di ricerca in diritto commerciale, è consulente tecnico per il Fondo FEASR presso l´assessorato dell´Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione siciliana. Autrice di pubblicazioni scientifiche. Contributor per il blog Econopoly24 del Sole24ore. Collaboratrice per il Vol. “L´interpretazione del diritto” a cura di F. Caringella ed. Dike; co - autrice del testo edito da Giuffrè “Criptoattività, criptovalute e bitcoin”, a cura di Stefano Capaccioli. E. tra le altre cose, curatrice e relatrice del Convegno “un’altra vita: dal codice rosso alla rete sociale”, patrocinato dall´Unesco.

Mariangela Miceli

Avvocato del Foro di Trapani, dottoressa di ricerca in diritto commerciale, è consulente tecnico per il Fondo FEASR presso l´assessorato dell´Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione siciliana. Autrice di pubblicazioni scientifiche. Contributor per il blog Econopoly24 del Sole24ore. Collaboratrice per il Vol. “L´interpretazione del diritto” a cura di F. Caringella ed. Dike; co - autrice del testo edito da Giuffrè “Criptoattività, criptovalute e bitcoin”, a cura di Stefano Capaccioli. E. tra le altre cose, curatrice e relatrice del Convegno “un’altra vita: dal codice rosso alla rete sociale”, patrocinato dall´Unesco.

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