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La normativa
Biodiversità, strategie di conservazione nel territorio italiano: il caso della Sicilia

di Giovanni Colugnati & Giuliana Cattarossi

Il vasto patrimonio di biodiversità che caratterizza il territorio italiano è tutelato a vari livelli da un’ampia serie di norme nazionali e regionali. La protezione delle specie è difficilmente attuabile in assenza di una normativa che stabilisca innanzitutto, sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche, quali sono le specie da proteggere e che regolamenti quindi le conseguenti azioni di conservazione. Le prime leggi che sono state emanate in Italia in materia di protezione della biodiversità sono state quelle relative alla ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali.

Con queste nuove norme si realizza una evoluzione nell’approccio alla conservazione della biodiversità, che non si limita più alla elencazione delle specie da proteggere, ma richiede l’elaborazione di strategie per la conservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile. A partire dagli anni Novanta si è registrato un incremento nella emanazione di leggi, in parte dovuto anche alla necessità di recepire le diverse direttive europee. Con queste nuove norme si realizza una evoluzione nell’approccio alla conservazione della biodiversità, che non si limita più alla elencazione delle specie da proteggere, ma richiede l’elaborazione di strategie per la conservazione della biodiversità e lo sviluppo sostenibile.

La normativa

La Legge quadro sulle aree protette (n. 394 del 6 dicembre 1991), “detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese”. Legge modificata in parte dalla n. 426 del 9 dicembre 1998 con nuovi interventi in campo ambientale. I territori caratterizzati da rilevante valore naturalistico e ambientale sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

1. conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

2. applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

3. promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

4. difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

Cambiata la norma in questione, come detto, tuttavia l’8 febbraio 2022, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il disegno di legge di riforma costituzionale, già approvato dal Senato con doppia deliberazione: così, con la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica della Legge costituzionale n. 1/2022 la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni” viene inserita tra i principi fondamentali dalla Carta costituzionale.

La legge costituzionale

La legge costituzionale, che consta di tre articoli, in pratica, introduce modifiche a due articoli della Costituzione, dei quali il primo prevede l’introduzione di un nuovo comma nell’art. 9, il secondo modifica l’art. 41, il terzo introduce una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali. La versione originaria dell’art. 9, infatti, fa menzione della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, mentre l’ambiente non viene espressamente nominato nella Carta costituzionale se non nelle materie di competenza esclusiva statuale (art. 117 c. 2 lett. s) Cost.) ove è prevista la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. Il Ddl, con la modifica all’articolo 9 Cost., reca una portata più ampia giacché si riferisce all’ambiente, all’ecosistema e alla biodiversità.

L’art. 41 Cost. si trova nella parte dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini”, nel titolo III, rubricato “rapporti economici”. Attualmente, è composto da tre commi e la riforma prevede l’introduzione di alcuni incisi:

1. l’iniziativa economica privata è libera;

2. non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

3. la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

La ratio della riforma consiste nel considerare l’ambiente non come una res ma come un valore primario costituzionalmente protetto (Ferrari, 2021). Inoltre, tale tutela è rivolta ai posteri, ossia alle generazioni future e si tratta di una formulazione assolutamente innovativa nel testo costituzionale. La modifica è in linea con la normativa europea; si ricorda, infatti, che la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), si occupa della tutela dell’ambiente all’art. 37, stabilendo che “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”. Anche il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) all’art. 191 definisce la politica comunitaria in ambito ambientale individuando gli obiettivi da raggiungere.

Per la prima volta, viene introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali. Sempre all’interno dell’art. 9, la legge n. 1/2022 prevede una riserva di legge, stabilendo che il legislatore definisca le forme e i modi di tutela. Si tratta di una novità degna di nota che segue l’orientamento della normativa europea; infatti, l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’UE precisa che: “[…] l’Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali”. L’importanza di questa norma consiste nel riconoscere dignità agli animali che non vengono più considerati alla stregua di cose.

La riforma introduce due nuovi limiti rispetto a quelli già esistenti entro i quali può essere svolta l’iniziativa economica privata. Essa non deve recare danno: alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. I primi due limiti (salute e ambiente) vengono anteposti agli altri, dando in tal modo attuazione al novellato art. 9 Cost. che menziona la tutela dell’ambiente come valore primario da tutelare. Inoltre, la destinazione e il coordinamento dell’attività economica pubblica e privata avvengono non solo per fini sociali ma anche per fini ambientali.

Il parlamento siciliano

Il caso Sicilia

Altro capitolo riguarda le leggi regionali e il caso Sicilia. Le Province Autonome e quasi tutte le Regioni dispongono di provvedimenti legislativi finalizzati alla protezione della flora spontanea, nei quali sono specificate, tramite liste allegate, le entità da tutelare. Tali provvedimenti sono stati emanati a partire dai primi anni settanta. La maggior parte delle Regioni hanno un unico riferimento normativo, mentre altre, come Friuli Venezia Giulia, Molise ed Umbria, hanno integrato i primi provvedimenti con leggi più recenti e nuove liste. Il parlamento siciliano ha emanato la legge n. 21 del 29/07/2021, “Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime”, recanti azioni a difesa della salute, dell’ecosistema, della biodiversità e della qualità dei prodotti agricoli siciliani.

Una legge unica nel suo genere, quasi innovativa nel panorama regionale italiano, quando all’art. 1. Finalità 1, decreta che, nel rispetto dei principi della Costituzione e della normativa dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 14, lettera a) dello Statuto della Regione, anche allo scopo di innalzare i livelli minimi di tutela della salute e di protezione ambientale previsti dalla normativa statale, con la presente legge promuove: a) la tutela della salute umana, dell’ambiente naturale, della biodiversità, degli ecosistemi e delle attività agricole; b) il contrasto alla desertificazione, al rischio idrogeologico e agli incendi; c) la tutela dei prodotti agricoli siciliani e di tutti i settori produttivi correlati; d) un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell’agroecologia; e) un efficiente servizio di controlli e verifiche del settore agroalimentare.

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