Reg. UE n. 2018/848
Prodotti bio, nuovi sistemi di controlli e divieto di Ogm
Con l’arrivo del 2022, arriva anche l’applicazione del Regolamento UE n. 2018/848. Un provvedimento che introduce importanti novità in materia di verifica della conformità delle partite biologiche e che in sostanza, punta a rafforzare la tutela del consumatore, migliorando il livello di trasparenza e rendendo più efficace il sistema di controlli. Citando lo stesso regolamento, l’obiettivo della norma è “contribuire a tutelare l’ambiente e il clima”, “conservare a lungo termine la fertilità dei suoli”, “contribuire efficacemente a un ambiente non tossico”, “promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione”, “incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione”, “preservare elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale”, “prevenire e combattere l’impoverimento in sostanza organica del suolo”, “utilizzare sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità”, “prevedere la possibilità per gli agricoltori di usare materiale riproduttivo vegetale ottenuto dalle proprie aziende al fine di promuovere le risorse genetiche adattate alle condizioni specifiche della produzione biologica”. Tra le principali novità, che introduce il Regolamento UE n. 2018/848, il divieto di OGM, la frequenza dei controlli e le certificazioni di gruppo.
La normativa
Il 27 dicembre scorso sono infatti stati pubblicati i regolamenti (UE) 2021/2305, 2021/2306 e 2021/2307 che forniscono ulteriori integrazioni e indicazioni esecutive del regolamento di base 2018/848. Per consentire alle amministrazioni coinvolte di organizzare il nuovo sistema di controlli all’importazione e garantire al contempo il proseguo regolare delle attività di importazione dei prodotti biologici e i relativi necessari controlli, l’Agenzia delle Dogane continuerà per tutto gennaio 2022 l`attività di controllo documentale e validazione del COI, supportata per i controlli di identità e fisici dal Dipartimento ICQRF del Mipaaf, spiega in una nota lo stesso ministero delle Politiche agricole.
In attesa specifiche indicazioni da parte della Commissione Europea, in materia di valutazione della probabilità di non conformità, che determina la frequenza con cui saranno effettuati i controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica, si applicano le indicazioni contenute nei seguenti documenti: Guidelines on additional official controls on products originating from China del 16 Dicembre 2020; Guidelines on additional official controls on products originating from Ukraine, Kazakhstan, Moldova, Turkey and Russian Federation del 16 Dicembre 2020; Guidelines on additional official controls on products originating from India del 07 giugno 2021.
Il Reg. 2018/848 si compone di una parte generale con 61 articoli e di 6 allegati che riguardano la parte applicativa della norma, all’inizio troviamo 124 considerazioni e 75 definizioni. Al Reg. 2018/848 fa seguito poi una serie numerosa di provvedimenti normativi, emessi successivamente, che lo integrano, lo modificano e ne dettano le norme di esecuzione. E’ certo che l’emanazione degli atti normativi secondari non si è ancora conclusa. Ricordiamo che il Reg. 2018/848 è in vigore già dal giugno 2018 e si sarebbe dovuto applicare dal primo gennaio 2021 ma in conseguenza della pandemia COVID-19 e della relativa crisi sanitaria l’applicazione è stata posticipata di un anno, quindi a partire dal primo gennaio 2022. Sul fronte normativo, il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 è relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
Anche l’altro fondamentale provvedimento normativo, il Regolamento 889/2008 che seguiva il Reg. 834/2007, è abrogato dal Reg. di Esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021, a esclusione degli allegati VII (prodotti per la pulizia e la disinfezione) e IX (ingredienti non biologici di origine agricola) che si applicano fino al 31/12/2023. Negli anni la normativa che regola l’agricoltura biologica è passata dal Regolamento (CEE) n. 2092/91 al Regolamento (CE) n. 1804/1999, poi al Regolamento (CE) n. 834/2007 per arrivare oggi al Regolamento (UE) n. 2018/848. I Regolamenti 2092/91, 834/2007 e 1804/1999 erano del Consiglio mentre l’attuale Reg. 2018/848 è del Parlamento Europeo e del Consiglio; siamo passati da Reg. CEE a Reg. CE per arrivare oggi al Reg. UE, inoltre è cambiata la nomenclatura, oggi infatti il numero del Regolamento è preceduto dall’anno di promulgazione, prima l’anno seguiva il numero del Regolamento.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Vuoi ricevere gli aggiornamenti di Terrà per email?
Post a Comment
Devi essere connesso per inviare un commento.