La Corte costituzionale
Prodotti De.Co legittimi, la norma della Regione Siciliana non contrasta con quella Ue
Non contrasta con la normativa dell’Unione europea sui marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Tipica) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) la legge della Regione Siciliana n. 3 del 2022, che ha previsto l’istituzione del Registro regionale dei prodotti a denominazione comunale De.Co., quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione, in particolare, delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 75 (scritta dal giudice Giovanni Amoroso) ha dichiarato non fondata l’impugnativa del Governo affermando che la denominazione comunale (De.Co.) è una “attestazione di identità territoriale” destinata a individuare l’origine e il legame storico culturale di un determinato prodotto tipico con il territorio comunale. Non si tratta di un marchio, come tale attestante la qualità, e quindi le De.Co. non interferiscono con le denominazioni registrate a livello europeo (DOP, IGP e STG), né hanno un effetto equivalente a una restrizione quantitativa nel mercato interno. La sentenza ricorda che anche altre leggi regionali hanno istituito registri di denominazioni comunali (De.Co.).
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