Rischio fitosanitario
Operatori professionali e passaporto delle piante, la normativa europea
di Maria Carla Rotolo*
Dal dicembre 2019 la normativa fitosanitaria europea ha conosciuto dei profondi cambiamenti con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625, che hanno riformato i sistemi di protezione delle piante contro l’introduzione di organismi nocivi. Alla base dei nuovi provvedimenti normativi sta soprattutto la necessità di uniformare, sia a livello nazionale che europeo, i procedimenti di segnalazione della presenza di nuovi organismi nocivi sul territorio comunitario per impedirne la diffusione e/o facilitarne l’eradicazione. In tal senso è stato istituito il sistema Europhyt, una rete che consente di notificare a tutti gli stati membri il ritrovamento di un organismo nocivo su prodotti vegetali circolanti nell’ambito dei paesi membri o importati nell’Unione, favorendo così una possibilità veloce di conoscenza e aggiornamento.
Il Regolamento (UE) 2016/2031 accompagnato dal Regolamento di esecuzione 2019/2072 definisce una precisa classificazione degli organismi nocivi distinti tra insetti, acari, funghi, batteri, virus, nematodi, in funzione della loro pericolosità:
– organismi da quarantena, non presenti nel territorio UE o presenti in porzioni limitate e circoscritte, il cui ingresso comporterebbe un impatto ambientale ed economico ritenuto grave ;
– organismi da quarantena rilevanti per la UE, il cui ambito di riferimento è esclusivamente quello europeo
– organismi da quarantena rilevanti per la UE prioritari sono quelli che, nell’ambito del gruppo precedente, avrebbero conseguenze particolarmente gravi in campo ambientale, economico, fitosanitario in Europa. (fanno parte di questo gruppo organismi come Xylella, Anoplophora, e Candidatus liberibacter ).
– organismi nocivi regolamentati non da quarantena, già presenti nella UE.
Sono stabilite misure specifiche per determinare e ridurre i rischi fitosanitari correlati alla presenza di organismi nocivi a un livello considerato accettabile. Sono pertanto stabiliti sistemi di vigilanza del territorio, piani di indagine, piani di emergenza nel caso di ritrovamenti, adozione di misure di eradicazione o contenimento della diffusione. Sono inoltre stabilite norme per l’introduzione e la circolazione di tutti i materiali vegetali all’interno dell’Unione.
In questo senso il Regolamento istituisce, inoltre, il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) come strumento a disposizione degli stati membri per il controllo di tutti gli attori che operano a vario titolo nella movimentazione di materiale vegetale, ad esempio, i vivaisti, i commercianti di frutti di agrumi e patate, gli importatori ed esportatori, i produttori di imballaggi in legno, ma anche i manutentori del verde e chi vende con contratti a distanza o on-line.
Tra gli obiettivi che si propone la nuova normativa vi è quello di potenziare maggiormente il ruolo degli operatori professionali che rispondono in prima persona dello stato di salute del materiale vegetale che commerciano. Gli operatori, infatti, sono tenuti a individuare i passaggi critici dal punto di vista fitosanitario, del processo produttivo, in modo da limitare i rischi di contagi e diffusione dei parassiti. Sono tenuti, inoltre, alla tracciabilità degli spostamenti del materiale vegetale documentandone la provenienza e la destinazione. L’operatore deve, nel caso abbia un sospetto o verifichi la presenza di un organismo nocivo da quarantena, avvisare velocemente il Servizio fitosanitario regionale competente e adottare tutte le misure utili per limitare il rischio fitosanitario.
L’operatore professionale iscritto al RUOP, è dotato di un codice che lo identifica in maniera univoca sul territorio nazionale, composto, da IT (Italia) 19 (regione di appartenenza in questo caso la Sicilia), e un numero fornito dal Servizio Fitosanitario Regionale al momento della iscrizione. Una modifica particolarmente rilevante apportata dalla nuova normativa è quella che riguarda il passaporto delle piante. Si tratta di un documento che accompagna la pianta durante il trasporto e il transito sia da uno stato europeo a un altro, che nell’ambito dello stesso stato. Si tratta di una vera e propria etichetta che deve essere apposta sulla minima unità di vendita.
Il formato del passaporto è lo stesso in tutti i paesi membri e permette di identificare tramite il codice RUOP il produttore, il paese di provenienza, e il nome botanico della pianta. L’apposizione del passaporto costituisce una garanzia di sicurezza per l’acquirente, poiché l’operatore è tenuto a effettuare controlli nel corso di tutto il processo produttivo, valutando con maggiore attenzione proprio quelle fasi che comportano rischi fitosanitari più elevati.
Il passaporto deve accompagnare tutti i prodotti vegetali che sono elencati nel Regolamento di esecuzione 2019/2072, successivamente più volte modificato in funzione dell’evolversi dello stato fitosanitario dell’Unione. L’unico caso in cui non è necessario il passaporto fitosanitario riguarda la vendita diretta ad acquirenti non professionisti; utilizzatori finali privati che acquistano vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti non a scopo professionale.
Il quadro normativo di riforma della materia fitosanitaria è completato dal Regolamento (UE) 2017/625, che prevede la realizzazione dei controlli ufficiali agli operatori professionali, anche in questo caso secondo modalità comuni e uniformi nei vari stati membri. Sul sito istituzionale del Servizio Fitosanitario Regionale è disponibile la documentazione necessaria alla registrazione al RUOP e una rassegna della nuova normativa fitosanitaria.
*Osservatorio Malattie delle Piante di Palermo
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