Terrà

Tre anni di iter legislativo
Più tutela e nuovi redditi per le piccole imprese, è legge la valorizzazione dei prodotti PPL

Nasce una nuova legge che sostiene i piccoli produttori e tutela i territori. Arriva infatti il via libera definitivo della Camera al provvedimento sulla valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. La norma punta alla valorizzazione e alla promozione della produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti da produzioni aziendali e riconoscibili attraverso una specifica indicazione in etichetta. La proposta di legge era all’esame dell’Assemblea della Camera dal 21 giugno 2020 e oggi si è espressa, di fatto, all’unanimità con 421 voti favorevoli, nessuno contrario, e due astenuti.

L’iter del provvedimento era iniziato con la sua presentazione al Senato il 31 luglio 2018. Il via libera di Palazzo Madama è arrivato il 24 settembre 2019 con 239 voti favorevoli, nessun voto contrario e 5 astensioni. Un provvedimento, che almeno nelle intenzioni, dovrebbe semplificare la vita ai piccoli produttori locali sul fronte burocratico ma di certo tutelerà maggiormente le loro aziende, che rappresentano un presidio prezioso per la salvaguardia del Made in Italy. Non ci sarà più bisogno di avere locali diversi per la lavorazione o lo stoccaggio delle produzioni. Sono, inoltre, previsti anche corsi di formazione e il controllo sarà assicurato dai servizi veterinari e di igiene delle Asl.

Con la norma, inoltre, viene, fatta espressamente salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta, quindi nuovi fonti di entrata reddituale ma anche stimoli a recuperare le piccole produzioni agroalimentari locali. E ancora. E’ prevista una etichettatura e la promozione dei prodotti PPL (piccole produzioni locali) attraverso un marchio che sarà curato dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Come recita l’art. 1 comma 2 della stessa legge, per PPL si intendono “materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell’azienda) destinati all’alimentazione umana, ottenuti presso un’azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale, nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue”.

La legge è composta da 14 articoli, il suo spirito principe è racchiuso nell’articolo 1

Valorizzazione e promozione della produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti da produzioni aziendali e riconoscibili attraverso una specifica indicazione in etichetta. La stessa disposizione prevede che tali finalità siano perseguite nel rispetto dei seguenti principi:

1) principio della salubrità;

2) principio della marginalità o della limitata produzione;

3) principio della localizzazione;

4) principio della limitatezza;

5) principio della specificità.

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