Terrà

Pubblicato in Gazzetta ufficiale
Dal riconoscimento alla raccolta: entra in vigore il nuovo regolamento delle tartufaie in Sicilia

In Sicilia, a partire da lunedì 1 luglio, entrerà in vigore il regolamento per la raccolta, la coltivazione, il commercio e la tutela del consumo dei tartufi. L’obiettivo è valorizzare il tartufo siciliano e sviluppare un mercato di settore con importanti ricadute sul turismo e sull’economia del territorio. Infatti, nel cuore della meravigliosa Sicilia, il tartufo sta assumendo un ruolo sempre più prominente nel settore agroalimentare. Questo prezioso ipogeo non solo incanta i palati più raffinati, ma sta anche trasformando il territorio in un affascinante scenario di opportunità economiche.

La nostra regione, rinomata per la sua ricchezza culturale e naturale, si sta dimostrando un luogo ideale per la crescita e lo sviluppo di questa delizia culinaria. La varietà di ambienti presenti nelle diverse quote altimetriche ed esposizioni delle zone montane calcaree favorisce la presenza di diverse specie di tartufo. Questa ricchezza ambientale non solo alimenta la biodiversità, ma offre anche un terreno fertile per lo sviluppo di una razionale tartuficoltura. Le tartufaie siciliane si suddividono in tre categorie principali, ovvero:

tartufaia naturale: una qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi comprese le piante singole, che produce spontaneamente tartufi;

tartufaia controllata: una tartufaia naturale su fondo privato oggetto di miglioramenti mediante operazioni di incremento del 20% e lavorazioni agronomiche;

tartufaia coltivata: un impianto specializzato, realizzato ex novo con piante tartufigene la cui micorrizazione sia certificata, disposte con sesto regolare e sottoposte a cure colturali ricorrenti.

Cane da tartufo

Come ottenere il riconoscimento tartufaia

Grazie al regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 giugno 2024 si attua così la legge regionale del 29 dicembre 2020, n.35. L’art.2 del regolamento, sancisce i criteri e linee guida per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate. Il riconoscimento della tartufaia costituisce il diritto di raccolta riservata dei tartufi presenti. I soggetti aventi titolo, interessati al riconoscimento delle tartufaie possono presentare istanza al Dipartimento regionale dell’ambiente. Il richiedente, oltre a indicare le proprie generalità, deve allegare all’istanza un apposito progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a) documentazione comprovante il titolo di proprietà o, comunque, la legittimazione alla conduzione del terreno;

b) planimetria particellare recante l’esatta individuazione dell’area per la quale è richiesto il riconoscimento;

c) copia conforme dell’estratto di mappa e partita delle particelle d’intervento;

d) relazione tecnica, redatta e firmata da professionista abilitato, che descrive le caratteristiche agronomiche dei terreni da qualificare come tartufaie controllate, dei soprassuoli e delle aree confinanti;

e) piano colturale di miglioramento e conservazione della tartufaia coltivata di cui all’articolo 4;

f) certificazione di micorrizazione da parte di un laboratorio pubblico o privato delle piante utilizzate per l’incremento boschivo;

g) impegno al rispetto dell’attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.

Mentre per le tartufaie coltivate:

a) documentazione comprovante il titolo di proprietà, o, comunque, la legittimazione alla conduzione del terreno;

b) planimetria particellare recante l’esatta individuazione dell’area per la quale è richiesto il riconoscimento;

c) copia conforme dell’estratto di mappa e partita delle particelle d’intervento;

d) relazione tecnica conforme ai criteri e alle prescrizioni di cui all’articolo 5 del presente regolamento;

e) piano colturale di coltivazione della tartufaia;

f) certificazione di micorrizazione da parte di un laboratorio pubblico o privato delle piante utilizzate per l’impianto della tartufaia;

g) dichiarazione dalla quale risulti l’eventuale beneficio di aiuti, a qualsiasi titolo, per gli investimenti eventualmente già realizzati;

h) impegno al rispetto dell’attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali prescrizioni imposte in sede istruttoria.

Gli elaborati tecnici da allegare alle istanze dovranno essere redatti e firmati da un professionista iscritto all’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali e/o all’albo dei periti agrari ed agrotecnici. Sarà il Dipartimento regionale dell’ambiente ad effettuare l’istruttoria sull’istanza, procedendo alla verifica della documentazione presentata e alla rispondenza della stessa alla normativa vigente. Successivamente, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Dipartimento regionale dell’ambiente comunica al richiedente la decisione sull’istanza. In caso di approvazione, il medesimo Dipartimento autorizza l’inizio dei lavori da ultimare in un periodo massimo di ventiquattro mesi. Su istanza dell’interessato, il Dipartimento regionale dell’ambiente, entro trenta giorni dal termine dei lavori, verificata la rispondenza degli stessi al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni imposte, rilascia l’attestazione di riconoscimento della tartufaia.

Controlli e revoche

La validità del riconoscimento delle tartufaie è di dieci anni ed è rinnovabile. Il Dipartimento regionale dell’ambiente effettua controlli almeno biennali sulla buona conduzione delle tartufaie, controllate o coltivate e ne ha facoltà di revocare con decreto dirigenziale il riconoscimento delle stesse a seguito all’accertamento della mancata esecuzione o conformità degli interventi, di cui agli articoli 3 e 4 della relativa legge regionale. In caso di revoca consegue l’obbligo di rimozione delle tabelle di delimitazione delle tartufaie, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il Dipartimento regionale dell’agricoltura sulla base dei riconoscimenti effettuati, istituisce gli albi regionali delle tartufaie controllate o coltivate riconosciute, conformemente alle indicazioni sempre degli articoli 3 e 4 della relativa legge regionale. Possono presentare istanza per il riconoscimento di tartufaie controllate ovvero coltivate anche i consorzi volontari per la difesa del tartufo di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale. Per questo motivo, in sede di verifica dei lavori effettuati dal richiedente per il riconoscimento, il Dipartimento regionale dell’ambiente può avvalersi della collaborazione tecnica dei competenti uffici periferici provinciali del Comando corpo forestale e del Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Responsabile P.O. Applicazione normativa regionale tartufi – f.d. – micologo
Papia Destrino Giuseppe
M. 3667776873
destrinogiuseppe.papia@regione.sicilia.it
Condotta Agraria di Bivona

Sportello Verde di Cianciana
Tel. 0922984255

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