Terrà

Il decreto
Vitivinicolo, deroga sulle fermentazioni fuori periodo vendemmiale per la campagna 2025/2026

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Arriva il via libera alla deroga annuale alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2025/2026. È quanto prevede lo schema di decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, adottato in attuazione dell’articolo 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che disciplina la coltivazione della vite e la produzione e il commercio del vino.

Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo europeo e nazionale che regola l’organizzazione comune dei mercati agricoli e tiene conto delle specificità produttive dei vini a Denominazione di origine (DO), a Indicazione geografica (IG), dei vini passiti e di alcune tipologie particolari, oltre che dei vini senza indicazione geografica. L’obiettivo è garantire la corretta prosecuzione dei processi produttivi coerentemente con i disciplinari di produzione e con le caratteristiche enologiche dei diversi vini.

Nel dettaglio, il decreto stabilisce che, per i vini a Denominazione di origine e a Indicazione geografica che prevedono nei disciplinari le menzioni tradizionali “Passito”, “Vin Santo” nelle sue diverse declinazioni, “Vendemmia tardiva” e menzioni similari – nonché per quelli che ammettono esplicitamente l’impiego di uve appassite o stramature – le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite fino al 30 giugno 2026. La stessa scadenza è prevista anche per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrapressione superiore a 1 bar.

Una disciplina specifica riguarda il vino a Denominazione di origine Colli di Conegliano “Torchiato di Fregona”, per il quale le fermentazioni e rifermentazioni potranno protrarsi fino al 31 agosto 2026, in considerazione delle peculiarità storiche e produttive di questa tipologia.

Il decreto estende inoltre la deroga ai vini senza Denominazione di origine o Indicazione geografica ottenuti da uve appassite, nonché a quelli per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati o in altri recipienti riempiti di uva pigiata insieme alle bucce. Anche per queste categorie le fermentazioni e rifermentazioni saranno consentite fino al 30 giugno 2026.

Il provvedimento, adottato d’intesa con le Regioni e le Province autonome, mira a fornire certezze operative ai produttori e a tutelare pratiche enologiche tradizionali e consolidate, assicurando al contempo il rispetto del quadro normativo vigente e la valorizzazione delle produzioni vitivinicole italiane, in un’ottica di qualità, identità territoriale e sostenibilità della filiera.

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