Terrà

Applicazione dell’Iva su beni e servizi, detraibilità e controlli amministrativi

                                                                                                       di Mariangela Miceli

La “Giustizia” risponde è una rubrica curata dall’Avv. Mari Miceli al fine di offrire dei contributi dal mondo del diritto sia agli imprenditori agricoli, sia a associazioni di categoria nonché professionisti. In tal senso, potete porre i vostri interrogativi o temi per un confronto inviando a redazioneterra@psrsicilia.it

Il tema dell’applicazione dell’IVA sarà oggetto dell’intervento dell’esperto, partendo dal quadro normativo generale Regolamento UE 1303/2013. L’articolo 69, paragrafo 3, lettera c, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, stabilisce che non è ammissibile al contributo dei fondi SIE l’imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull’IVA. L’IVA si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese, arti e professioni (DPR 633/1972, art. 1). Affinché un’operazione sia imponibile, occorre la contemporanea presenza di tre fondamentali requisiti:

soggettivo (l’esercizio d’impresa, arte o professione)

oggettivo (la cessione di beni o la prestazione di servizi verso corrispettivo)

territoriale (l’effettuazione nel territorio italiano)

Se manca anche uno solo di questi requisiti, l’operazione è esclusa dall’IVA.

Quanto al requisito soggettivo, la natura e la forma giuridica rilevano, ai fini della normativa nazionale, per distinguere i soggetti per i quali opera la presunzione che le operazioni da essi poste in essere siano da inquadrarsi nel contesto dell’esercizio di impresa, da quelli per i quali questa presunzione non opera. I primi, infatti, sono tenuti comunque agli adempimenti prescritti dalla normativa nazionale (apertura Partita IVA, tenuta registri, dichiarazioni annuali, ecc.) mentre per i secondi tali obblighi sorgono solo se si pongono in essere attività commerciali. Il requisito soggettivo ricorre sicuramente (per presunzione legale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR n. 633/1972) se i contribuenti rivestono la forma giuridica di società, anche consortili. Per altre categorie di soggetti (Enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, altre organizzazioni senza personalità giuridica) che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, non opera la presunzione assoluta prevista dalla legge; essi si considerano quindi soggetti passivi dell’IVA solo in relazione alle operazioni compiute nell’esercizio d’impresa.

Ai fini della verifica della sussistenza del requisito oggettivo, diventa quindi determinante appurare in che misura le attività svolte possono essere inquadrate nella categoria delle attività di impresa. La detraibilità dell’IVA è disciplinata dall’art. 19 del Dpr 633/72, il quale dispone che l’IVA sugli acquisti è detraibile “in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione” (c.d. principio dell’inerenza). L’art. 19, comma 2, del DPR n. 633/1972 testualmente dispone che “…non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta…”. Da qui discende il principio di indetraibilità “specifica” ai sensi del quale quando un bene o un servizio viene utilizzato per l’effettuazione di operazioni attive “esenti o comunque non soggette all’imposta”, l’IVA afferente all’acquisto di tale bene o servizio non può essere detratta, ancorché si tratti di bene o servizio inerente all’attività di impresa (oppure all’arte o professione) esercitata.

Le disposizioni sulla detrazione dell’IVA prevedono, in conclusione:

– il divieto di detrazione dell’imposta assolta a fronte di operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta;

– la detrazione specifica con individuazione dei costi per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività non soggette senza diritto a detrazione e attività imponibili e non soggette ma con diritto a detrazione;

– la detrazione per quote (da determinare oggettivamente) per i costi promiscui, quelli cioè imputabili sia ad operazioni imponibili o non soggette ma con diritto alla detrazione sia a operazioni esenti o non soggette senza diritto a detrazione.

Cenni sui controlli amministrativi relativi alle domande di pagamento

L’ammissibilità dell’IVA indetraibile pone, comunque, alcune criticità legate ai controlli amministrativi previsti sulle domande di pagamento. Il soggetto responsabile delle attività di controllo dovrà verificare se la domanda per la quale si chiede il riconoscimento dell’IVA sostenuta sia effettivamente ammissibile, cioè se ricorrono le richiamate circostanze che rendono l’imposta, ope legis, indetraibile.

 Posto che:

– per il periodo di programmazione 2014-2022, l’ammissibilità dell’IVA è disciplinata dall’articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale stabilisce la regola generale della «non ammissibilità dell’IVA salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA» divenendo, quindi, un costo reale e definitivo per il beneficiario.

– che l’IVA è “recuperabile”, con qualsiasi mezzo, è considerata una spesa non ammissibile per il beneficiario, anche se, di fatto, il beneficiario stesso non esercita il diritto al recupero disposto dalla legislazione nazionale.

– che l’articolo 9, paragrafo 1 della Direttiva IVA 2006/112/CE, definisce ‘soggetto passivo’, ai fini dell’assoggettabilità all’IVA, “chiunque eserciti indipendentemente un’attività economica, a prescindere dallo scopo o dai risultati di tale attività”.

Considerato che la “recuperabilità” dell’IVA da parte del beneficiario, è ammessa a norma della legislazione nazionale, pertanto, è necessario stabilire, solo successivamente le eventuali deroghe, caso per caso, tenuto conto:

– dell’utilizzo a cui è destinato l’investimento materiale o immateriale oggetto di agevolazione ed, in particolare, se dall’utilizzo del progetto possa derivare, anche in futuro un’entrata con riscossione dell’IVA;

– dell’ eventuale possibilità di recuperare l’IVA, anche attraverso regimi di compensazione a livello nazionale, regionale o locale.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, quindi l’IVA non sarà ammissibile, in quanto recuperabile, nelle seguenti situazioni:

1) il beneficiario, in virtù del suo status di “soggetto passivo”, ha il diritto di richiedere una detrazione o un rimborso dell’IVA da lui pagata in conformità alla legislazione nazionale applicabile in materia di IVA; nell’ambito delle operazioni, oggetto di agevolazione, che generano un’entrata con riscossione di IVA indipendentemente dallo “status” (passivo o non passivo) del soggetto beneficiario attuatore e/o gestore (anche se diverso dal soggetto attuatore) dell’iniziativa;

2) il progetto è attuato e gestito da un beneficiario costituito da un “soggetto non passivo”, ma esiste un sistema di compensazione nazionale, regionale o locale (al di fuori della legislazione sull’IVA), che andrebbe a coprire le spese IVA per l’attuazione.

Mariangela Miceli

Avvocato del Foro di Trapani, dottoressa di ricerca in diritto commerciale, è consulente tecnico per il Fondo FEASR presso l´assessorato dell´Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione siciliana. Autrice di pubblicazioni scientifiche. Contributor per il blog Econopoly24 del Sole24ore. Collaboratrice per il Vol. “L´interpretazione del diritto” a cura di F. Caringella ed. Dike; co - autrice del testo edito da Giuffrè “Criptoattività, criptovalute e bitcoin”, a cura di Stefano Capaccioli. E. tra le altre cose, curatrice e relatrice del Convegno “un’altra vita: dal codice rosso alla rete sociale”, patrocinato dall´Unesco.

Mariangela Miceli

Avvocato del Foro di Trapani, dottoressa di ricerca in diritto commerciale, è consulente tecnico per il Fondo FEASR presso l´assessorato dell´Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione siciliana. Autrice di pubblicazioni scientifiche. Contributor per il blog Econopoly24 del Sole24ore. Collaboratrice per il Vol. “L´interpretazione del diritto” a cura di F. Caringella ed. Dike; co - autrice del testo edito da Giuffrè “Criptoattività, criptovalute e bitcoin”, a cura di Stefano Capaccioli. E. tra le altre cose, curatrice e relatrice del Convegno “un’altra vita: dal codice rosso alla rete sociale”, patrocinato dall´Unesco.

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