Terrà

La 'Giustizia' risponde
Interesse collettivo e interesse individuale, i casi non previsti dalla legge

di Mariangela Miceli

La “Giustizia” risponde è una rubrica curata dall’avv. Mari Miceli al fine di offrire dei contributi dal mondo del diritto sia agli imprenditori agricoli, sia a associazioni di categoria nonché professionisti. In tal senso, potete porre i vostri interrogativi o temi per un confronto inviando a redazioneterra@psrsicilia.it

Le posizioni soggettive possono assumere diversa dimensione, al riguardo, all’interno del panorama amministrativo assumono rilevanza gli interessi collettivi. Quest’ultimi nascono da un processo di soggettivizzazione degli interessi diffusi, per quest’ultimi si intendono quei diritti che non sono riferibili a una pluralità determinata di individui ma  al contrario comuni a tutti. Orbene, fatta questa dovuta premessa, gli interessi collettivi si riferiscono a quegli interessi che fanno capo a più soggetti, i quali si associano come categoria o gruppo omogeneo per realizzare  dei fini in comune. Proprio per tale caratteristica si differenziano dagli interessi diffusi perché a differenza di quest’ultimi sono suscettibili di tutela giurisdizionale, trovando titolarità in enti esponenziali legittimati ad agire. Tali enti si distinguono sia dai singoli associati che dalla comunità in generale, pertanto la lesione dell’interesse collettivo legittima al ricorso soltanto l’organizzazione e non i singoli che di essa ne fanno parte.

Codice del consumo

Da un punto di vista regolamentare e sistematico, l’azione collettiva ha trovato collocazione all’interno del codice del consumo facendo salva l’azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all’azione collettiva. Appare evidente che, l’introduzione di tale istituto non vada a sostituirsi al diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall’art. 24 della Costituzione, ma si pone come azione alternativa ad essa. Nel caso di interessi collettivi, consolidata giurisprudenza amministrativa, aveva richiamato in passato il requisito dell’omogeneità dell’interesse fatto valere in giudizio nell’ambito del processo amministrativo, il quale deve essere accertato nell’ambito della sola base associativa, oltre che in relazione alla natura della questione controversa in giudizio e alla sua riconducibilità agli scopi statutari dell’ente o associazione che agisce in giudizio.

Se su tale punto la giurisprudenza è, ormai, consolidata, altrettanto non può invece dirsi sulla legittimazione generale degli enti esponenziali in ordine alla tutela degli interessi collettivi dinanzi al giudice amministrativo. La tutela costituzionale diviene così come caposaldo indefettibile della tutela e della conseguente legittimazione ad agire per la tutela di qualsiasi interesse meritevole di protezione giuridica. Tanto più se l’interesse che costituisce il parametro di tale valutazione non è quello individuale dei singoli associati, ma sempre quello diffuso e differenziato riferibile alla comunità rappresentata. Ed ancora, la ricostruzione appena effettuata fa sì che l’interesse collettivo non possa essere definito un fictio iuris che consente il riconoscimento di una legittimazione ad agire eccezionale, piuttosto, l’interesse, in parola, eccede la sfera dei singoli “per assumere una connotazione condivisa e non esclusiva”. L’interesse collettivo, quindi, è ontologicamente diverso dall’interesse del singolo appartenente all’associazione e la sua tutela spetta all’ente in modo primario e diretto.

Pertanto, in caso di sua lesione, ormai superata l’annosa questione della differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo con la sentenza n. 500/99, troverà una sua tutela potendo il privato agire sia attraverso il giudice amministrativo sia attraverso il giudice ordinario nel caso di lesione di tale diritto che rientri nelle fattispecie di riferimento al codice civile. E’ chiaro che, nel caso di un interesse pretensivo, quale ad esempio una concessione edilizia, piuttosto che l’assegnazione di una gara di appalto o  di eccesso di potere, sarà cura del giudice amministrativo dover dirimere la controversia. Ne consegue che, proprio grazie ad dettato normativo di cui all’art. 24 cost., le disposizioni sopra accennate solo apparentemente riservano la legittimazione ad agire ad organismi collettivi. Sul versante del diritto sostanziale, presuppongono l’azionabilità individuale degli interessi che esse considerano e a questa cumulano anche la possibilità che tali posizioni siano tutelate attraverso l’intervento di un soggetto collettivo.

Tale ultima affermazione trova una propria ratio in forza delle disposizioni della Costituzione che fanno parte non soltanto del c.d. nucleo duro – afferente ai dodici principi fondamentali – ma anche a tutti quei diritti garantiti ad esempio dall’art. 103  e 113. La nostra Costituzione, infatti,  prende in considerazione e tutela, già essa stessa in maniera diretta, alcuni interessi i quali, pertanto, proprio perché ritenuti meritevoli di presidio da parte di norme di rango costituzionale, assumono ruolo primario nell’ambito dei valori che il nostro ordinamento deve perseguire. Si tratta dei cosiddetti interessi istituzionalmente protetti.

Vale la pena precisare che, gli interessi istituzionalmente protetti non vivono isolati ma entrano in correlazione con altri interessi, alcuni dei quali attribuiti alla competenza per l’appunto amministrativa. Può pertanto accadere che al provvedimento amministrativo di carattere regionale o comunale consegua  una compressione dell’interesse costituzionalmente protetto, così che è necessario stabilire se e sino a quale limite tale compressione possa essere giuridicamente tollerata. Dal quadro fin qui delineato emerge come al fine di poter definire un interesse collettivo, diffuso, individuale o istituzionalmente protetto debba guardarsi in modo chiaro al fine di individuare il tipo di azione esperibile a sua tutela.

Mariangela Miceli

Avvocato del Foro di Trapani, dottoressa di ricerca in diritto commerciale, è consulente tecnico per il Fondo FEASR presso l´assessorato dell´Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione siciliana. Autrice di pubblicazioni scientifiche. Contributor per il blog Econopoly24 del Sole24ore. Collaboratrice per il Vol. “L´interpretazione del diritto” a cura di F. Caringella ed. Dike; co - autrice del testo edito da Giuffrè “Criptoattività, criptovalute e bitcoin”, a cura di Stefano Capaccioli. E. tra le altre cose, curatrice e relatrice del Convegno “un’altra vita: dal codice rosso alla rete sociale”, patrocinato dall´Unesco.

Mariangela Miceli

Avvocato del Foro di Trapani, dottoressa di ricerca in diritto commerciale, è consulente tecnico per il Fondo FEASR presso l´assessorato dell´Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione siciliana. Autrice di pubblicazioni scientifiche. Contributor per il blog Econopoly24 del Sole24ore. Collaboratrice per il Vol. “L´interpretazione del diritto” a cura di F. Caringella ed. Dike; co - autrice del testo edito da Giuffrè “Criptoattività, criptovalute e bitcoin”, a cura di Stefano Capaccioli. E. tra le altre cose, curatrice e relatrice del Convegno “un’altra vita: dal codice rosso alla rete sociale”, patrocinato dall´Unesco.

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