Terrà

Cosa succede se si viene lesi nel possesso dei propri beni immobili?

di Mariangela Miceli

La “Giustizia” risponde è una rubrica curata dall’Avv. Mari Miceli al fine di offrire dei contributi dal mondo del diritto sia agli imprenditori agricoli, sia a associazioni di categoria nonché professionisti. In tal senso, potete porre i vostri interrogativi o temi per un confronto inviando a redazioneterra@psrsicilia.it

Cosa succede se si viene lesi nel possesso dei propri beni immobili? Vediamo, ad esempio, la lesione del possesso di un proprio fondo agricolo.

Il possesso nel nostro ordinamento civile è disciplinato dall’art. 1140 c.c., con tale disposizione si definisce possesso: il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Per quanto attiene la responsabilità di colui il quale molesta il possessore del bene, in tal senso deve riferirsi all’azione di manutenzione del possesso stesso. Infatti, in tema di tutela possessoria, chi è molestato nel possesso di un immobile, o di un diritto reale sopra un immobile  o di un’universalità di mobili, può entro l’anno dalla turbativa chiedere la manutenzione del possesso. Vi è da chiarire anche, che può chiedere la stessa azione di manutenzione anche colui il quale non ha subito lo spoglio in modo violento.

L’azione di responsabilità rientra, quindi, tra quelle azioni che portano al mantenimento del possesso legittimo di un immobile o di un diritto reale, o di una universalità di bene immobili, nella logica del principio di buona fede e di solidarietà sociale. All’interno della tutela possessoria, il nostro codice civile appresta, altresì, una ulteriore tutela attraverso l’azione di reintegrazione. Tale azione muove da un evento violento o se il legittimo possessore è spogliato occultamente del possesso stesso. I principi sottesi all’azione di responsabilità del possesso mirano a far mantenere sia la detenzione della cosa sia il godimento del bene o del diritto esercitato sul bene stesso.

L’azione di responsabilità, peraltro, tende a garantire il possesso legittimo, continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con animus possidendi uti dominus del bene o del diritto stesso. Ne deriva che, qualora, ci si trovi nelle condizioni di essere molestati nel possesso, si potrà intervenire con una delle azioni petitorie sopra accennate. L’azione di responsabilità ha come principio fondamentale l’assenza di turbativa nel possesso del bene o del diritto reale di cui si gode, proprio per tale ragione i caratteri delle azioni sono doverosi e in linea con i caratteri del diritto potestativo in parola.

Durante il possesso del bene o del diritto reale, infatti, non si può essere turbati né in modo clandestino né palese nel godimento del proprio diritto e ciò è corrispondente anche principio di leale collaborazione e di buona fede oggettiva, nei rapporti intersoggettivi. Al fine di evitare turbative, quindi, l’ordinamento riconosce delle specifiche azioni di responsabilità che mirano alla tutela del possesso. Come sopra accennato, una delle azioni di responsabilità è richiamata dall’art. 1168 c.c., la norma appena citata fa sì che il giudice ordini la reintegrazione sulla semplice notorietà del fatto, senza alcuna dilazione. Tale ultima affermazione non è superflua, poiché, la norma mira alla reintegrazione immediata del possesso e de diritto soggettivo di cui è titolare il possessore stesso. Inoltre, l’azione può essere esercitata entro un anno dall’avvenuto spoglio sia violento che occulto.

L’azione di manutenzione del possesso

Le azioni di responsabilità a tutela del possesso sono anche disciplinate dall’art. 1170 c.c., il quale si occupa dell’azione di manutenzione. Tale predetto articolo pone in evidenza una diversa condotta, ovvero, la molestia nel possesso e non lo spoglio. In questo senso, la norma in esame prevede che, sempre entro un anno dall’avvenuto spoglio si possa procedere alla richiesta nei confronti del giudice nell’azione di manutenzione, il quale, dovrà decidere senza ritardo. Tale norma trova anche un riscontro negli artt. 4 e 5 della LAC,  in tema di limiti della cognizione della giurisdizione del giudice ordinario, in materia edilizia espropriativa anche in combinato disposto con il d.lgs. n. 104 del 2010. In conclusione, appare evidente come in materia di responsabilità per lesione del possesso, il codice civile e l’ordinamento abbiano assunto una posizione chiara che si pone l’obiettivo non solo di tutelare il diritto soggettivo di per sé ma anche, di tutelare con due diverse azioni il possesso sia nei termini di molestia che di spoglio.

Mariangela Miceli

Avvocato del Foro di Trapani, dottoressa di ricerca in diritto commerciale, è consulente tecnico per il Fondo FEASR presso l´assessorato dell´Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione siciliana. Autrice di pubblicazioni scientifiche. Contributor per il blog Econopoly24 del Sole24ore. Collaboratrice per il Vol. “L´interpretazione del diritto” a cura di F. Caringella ed. Dike; co - autrice del testo edito da Giuffrè “Criptoattività, criptovalute e bitcoin”, a cura di Stefano Capaccioli. E. tra le altre cose, curatrice e relatrice del Convegno “un’altra vita: dal codice rosso alla rete sociale”, patrocinato dall´Unesco.

Mariangela Miceli

Avvocato del Foro di Trapani, dottoressa di ricerca in diritto commerciale, è consulente tecnico per il Fondo FEASR presso l´assessorato dell´Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione siciliana. Autrice di pubblicazioni scientifiche. Contributor per il blog Econopoly24 del Sole24ore. Collaboratrice per il Vol. “L´interpretazione del diritto” a cura di F. Caringella ed. Dike; co - autrice del testo edito da Giuffrè “Criptoattività, criptovalute e bitcoin”, a cura di Stefano Capaccioli. E. tra le altre cose, curatrice e relatrice del Convegno “un’altra vita: dal codice rosso alla rete sociale”, patrocinato dall´Unesco.

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