Previdenza
Inps, nel 2026 taglio delle aliquote agricole per operai e lavoro saltuario
L’Inps ha definito i parametri per personale stabile, stagionale e attività saltuarie nel comparto primario in Italia all’avvio dell’anno, evidenziando le conseguenze delle modifiche normative. Nel nuovo quadro contributivo agricolo, riportato dalla circolare n. 43, la riduzione dal 13% all’8,5% rappresenta uno degli interventi più rilevanti, con effetti su diverse tipologie di lavoro.
Contribuzione FPLD in crescita
Il fulcro dell’aggiornamento riguarda la contribuzione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Per la generalità delle aziende agricole, l’aliquota complessiva si attesta al 30,50%, con una quota dell’8,84% a carico del lavoratore.
Si tratta della prosecuzione di un meccanismo introdotto dal decreto legislativo 146 del 1997, che prevede un incremento annuo dello 0,20% a carico del datore di lavoro fino al limite del 32%. A questo si aggiunge l’addizionale dello 0,30% prevista dalla legge finanziaria 2007.
Diverso il quadro per le imprese agricole con processi produttivi assimilabili a quelli industriali, come trasformazione e manipolazione. In questo caso l’aliquota resta fissata al 32,30%, livello già raggiunto nel 2011 e non più soggetto a incrementi.
Estensione della NASpI
Un passaggio rilevante riguarda cooperative e consorzi che operano nel settore agricolo. Dal 1° gennaio 2022, la tutela della NASpI è stata estesa anche agli operai a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai soci lavoratori dipendenti.
La conseguenza è un cambiamento strutturale della contribuzione: questi soggetti sono ora tenuti al versamento per la disoccupazione ordinaria, mentre viene meno l’aliquota del 2,75% prevista per la disoccupazione agricola.
Si tratta di un allineamento progressivo tra lavoro agricolo e altri settori produttivi, con un impatto diretto sia sulle tutele sia sui costi contributivi.
Minimali per il part-time
La circolare ribadisce l’obbligo di rispettare i minimali contributivi anche nei rapporti a tempo parziale. Il riferimento resta il minimale giornaliero fissato a 58,13 euro.
Per i contratti part-time, il valore orario viene determinato rapportando il minimale giornaliero alle ore settimanali previste. Per il 2026, la soglia minima oraria è fissata a 8,94 euro.
Il sistema evita fenomeni di sotto-contribuzione e garantisce una base uniforme di tutela previdenziale.
Revisione assicurazione INAIL
Sul versante assicurativo, la novità principale riguarda la rideterminazione dell’aliquota INAIL. A partire dal 1° gennaio 2026, la misura è fissata all’8,50%, come detto.
La revisione discende da una delibera del consiglio di amministrazione dell’istituto e dal decreto sicurezza sul lavoro, convertito in legge. L’effetto immediato è la cessazione delle riduzioni introdotte con la legge di stabilità 2014. Si chiude così una stagione di sconti contributivi, sostituita da un sistema più uniforme.
Riduzioni territoriali e LOAgri
Restano invece confermate le agevolazioni per le aree svantaggiate. Nei territori montani la riduzione contributiva resta al 75%, mentre per le zone svantaggiate si attesta al 68%. Parallelamente, la legge di bilancio 2026 rende strutturale il lavoro occasionale agricolo a tempo determinato. Il regime LOAgri esce dalla fase sperimentale e viene integrato stabilmente nel sistema.
Per questi lavoratori, i contributi sono calcolati secondo le aliquote previste per gli operai a tempo determinato, con applicazione automatica delle riduzioni per le aree svantaggiate. Il quadro che emerge è quello di un sistema contributivo più stabile, ma anche più oneroso, in cui le leve di flessibilità vengono mantenute solo in ambiti territoriali o contrattuali specifici.
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