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Cosa cambia
DOP e IGP, rivoluzione in etichetta: dal 14 maggio 2026 il nome del produttore diventa obbligatorio

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Una svolta epocale nella tutela dei prodotti a denominazione d’origine protetta e a indicazione geografica protetta. A partire dal 14 maggio 2026, le etichette dei prodotti DOP e IGP dovranno recare in maniera inequivocabile il nome del produttore o dell’operatore responsabile della filiera. Lo stabilisce il Regolamento UE 2024/1143, cuore di una riforma europea tesa a rafforzare la tracciabilità delle eccellenze agroalimentari del Vecchio Continente, al quale il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha dato concreta applicazione attraverso una circolare pubblicata lo scorso 6 marzo.

Cosa cambia: la posizione del nome in etichetta

Il cuore della novità normativa risiede nella collocazione fisica dell’informazione sul packaging. La circolare ministeriale dispone che il nome del produttore o dell’operatore dovrà figurare nel medesimo campo visivo dell’Indicazione geografica — vale a dire in quella porzione di etichetta leggibile da un unico punto di vista, senza necessità di ruotare la confezione. È tuttavia ammessa una deroga di carattere pratico: il nome potrà comparire anche sul retro dell’etichetta, a condizione che sia visibile in abbinamento alla denominazione geografica almeno in un’occorrenza.

Una disposizione che mira a garantire al consumatore finale un’informazione immediata, chiara e non dispersa tra le pagine di un packaging spesso fitto di diciture tecniche e commerciali. Il regolamento affronta con rigore anche il caso — assai frequente nelle grandi filiere certificate — dei prodotti realizzati da una pluralità di produttori. In tali circostanze, sarà sufficiente indicare un unico soggetto, generalmente identificato in colui che presiede alla fase produttiva da cui il prodotto trae le proprie caratteristiche essenziali e distintive.

Cruciale, poi, la precisazione relativa ai marchi commerciali: la loro menzione non è ritenuta sostitutiva dell’obbligo normativo qualora il marchio non coincida con la ragione sociale del produttore o dell’operatore. Un chiarimento che sana un’ambiguità interpretativa destinata a riverberarsi su numerosi operatori del settore, abituati finora a fare leva sull’identità del brand piuttosto che su quella giuridica dell’azienda produttrice.

Gestione delle scorte etichettate

La circolare introduce, infine, una misura di flessibilità per i soggetti della filiera già impegnati nella gestione delle scorte etichettate. I prodotti DOP e IGP già etichettati prima del 14 maggio 2026 potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle giacenze, in deroga al nuovo obbligo. Una scelta di pragmatismo economico che consente alle imprese di smaltire il pregresso senza incorrere in sanzioni, evitando al contempo uno spreco di risorse nell’immediato.

Il Regolamento UE 2024/1143 si inscrive in una visione più ampia della Commissione europea, che intende fare della trasparenza delle filiere agroalimentari uno dei pilastri della politica di qualità dell’Unione. Per l’Italia, che detiene il primato mondiale per numero di prodotti a denominazione d’origine registrati, si tratta di un’opportunità oltre che di un obbligo: rendere più leggibili e verificabili le catene di produzione significa consolidare la fiducia dei consumatori europei e internazionali verso un patrimonio enogastronomico di inestimabile valore.

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