Terrà

Agea
“Agricoltore in attività”, definiti gli importi unitari per superficie 2022

Condividi:

Agea ha pubblicato due importanti circolari aventi una per oggetto la definizione degli importi unitari per superficie relativi alla campagna 2022, e l’altra le specifiche inerenti il requisito di “Agricoltore in attività” nonché le relative procedure di verifica e controllo.

1) Circolare AGEA.12923.2023 del 22 febbraio 2023: Art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: importi unitari delle misure a superficie del sostegno accoppiato – campagna 2022.

Il plafond assegnato per il sostegno accoppiato delle produzioni di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n.1307/2013, è pari al 12,92% del totale nazionale degli aiuti e, per la campagna 2022, ammonta ad 468.806.000 euro. Attualmente gli Organismi pagatori hanno terminato le istruttorie di competenza per le misure a superficie sotto riportate e comunicato all’Organismo di coordinamento la superficie accertata per il calcolo dell’importo unitario. Si tratta in particolare degli importi unitari dei premi concernenti le seguenti misure:
• Premio alla coltivazione di soia nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
• Premio alla coltivazione delle colture proteaginose, delle leguminose da granella e di erbai annuali di sole leguminose nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
• Premio alla coltivazione di frumento duro nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
• Premio alla coltivazione di leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
• Premio per il settore riso;
• Premio per la barbabietola da zucchero

2) Circolare AGEA.12874.2023 del 22 febbraio 2023: Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La presente circolare disciplina il requisito di agricoltore in attività e le relative procedure di verifica e controllo che si applicano dall’1 gennaio 2023. Il requisito di agricoltore in attività deve essere tassativamente posseduto dal richiedente l’aiuto, per ottenere i contributi. Inoltre, il requisito di agricoltore in attività costituisce condizione di ammissibilità per l’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale e per alcuni trasferimenti di titoli, nonché per l’ottenimento dei pagamenti per alcune misure dello sviluppo rurale. Questo requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto e mantenuto fino al termine dell’anno. Nella circolare  si riportano poi tutti i dettagli relativi a:
• le fattispecie per il riconoscimento del requisito,
• le modalità di verifica dello stesso,
• le tempistiche per l’esecuzione delle istruttorie dirette a verificarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


Vuoi ricevere gli aggiornamenti di Terrà per email?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Condividi:
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com