Nuovi vigneti 2026, domande prorogate al 17 aprile: tutto quello che c’è da sapere
C’è ancora tempo per chi intende ampliare la propria superficie vitata. Con il Decreto n. 99377 del 27 febbraio 2026, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha prorogato al 17 aprile 2026 il termine ultimo per la presentazione delle domande di rilascio delle autorizzazioni per l’impianto di nuovi vigneti per uva da vino, relativamente all’annualità in corso. Una proroga che offre agli operatori del comparto vitivinicolo un margine temporale supplementare per perfezionare la documentazione necessaria e accedere alla piattaforma telematica dedicata.
Come presentare la domanda
La procedura è interamente digitalizzata. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso le funzionalità della piattaforma SIAN — il Sistema Informativo Agricolo Nazionale — con tre modalità a disposizione del richiedente: in qualità di utente qualificato direttamente accreditato, tramite un Centro di Assistenza Agricola (CAA), oppure attraverso un libero professionista abilitato. In ogni caso, la richiesta dovrà basarsi sui dati presenti nel fascicolo aziendale del richiedente, che dovrà risultare aggiornato e validato prima della trasmissione.
Chi può fare domanda
Possono accedere al bando tutti i soggetti che abbiano in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale si richiede l’autorizzazione al nuovo impianto. Un requisito che intende assicurare la concreta fattibilità dell’investimento viticolo in rapporto alla realtà aziendale del richiedente.
Conditio sine qua non è la costituzione e il costante aggiornamento del fascicolo aziendale presso l’Organismo Pagatore competente per territorio — individuato sulla base della sede legale dell’impresa ovvero, nel caso di impresa individuale, della residenza del titolare. La domanda sarà ritenuta ammissibile soltanto se dal fascicolo risultino in conduzione superfici agricole non già impiantate a vigneto, nella misura richiesta.
Restano escluse dalla computazione le superfici gravate da usi del suolo o vincoli che, in base alla normativa nazionale vigente, impediscano la trasformazione in vigneto. Qualora il richiedente intenda avvalersi di superfici vincolate, la rimozione del vincolo da parte delle autorità competenti dovrà essere ottenuta prima della presentazione della domanda di autorizzazione: in caso contrario, la domanda è da considerarsi nulla.
Per la campagna in corso non sono stati definiti criteri di priorità nell’assegnazione delle superfici: le autorizzazioni saranno pertanto attribuite sulla base dell’elenco finale trasmesso dal Ministero agli uffici regionali competenti, i quali procederanno al rilascio formale dei titoli autorizzativi.
Una volta ottenute, le autorizzazioni non sono cedibili a tempo indeterminato. La normativa prevede un termine triennale per il loro utilizzo effettivo, decorrente dalla data di assegnazione. Il mancato impiego entro tale arco temporale comporta l’applicazione di sanzioni a carico del titolare, un meccanismo deterrente che mira a scongiurare il fenomeno delle autorizzazioni non operative e a garantire che le superfici assegnate vengano effettivamente destinate alla viticoltura.
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